PARLAMENTO EUROPEO
2009 - 2014
Documento di seduta
9.12.2009
B7-0197/2009
PROPOSTA DI RISOLUZIONE
presentata a seguito delle interrogazioni con richiesta di risposta orale B7-B7
0230/2009 e B7-0231/2009
a norma dell'articolo 115, paragrafo 5, del regolamento
sulla necessità di migliorare il quadro giuridico relativo all'accesso ai
documenti a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, regolamento
(CE) n. 1049/2001
Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Marian Harkin
a nome del gruppo ALDE
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Unita nella diversità
B7-0197/2009
Risoluzione del Parlamento europeo sulla necessità di migliorare il quadro giuridico
relativo all'accesso ai documenti a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona,
regolamento (CE) n. 1049/2001
Il Parlamento europeo,
– visti il trattato sull'Unione europea, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e i relativi articoli entrati in vigore il 1°
dicembre 2009,
– viste le interrogazioni del 9 novembre 2009 alla Commissione e al Consiglio sulla
necessità di migliorare il quadro giuridico per l'accesso ai documenti in seguito all'entrata
in vigore del trattato di Lisbona, regolamento (CE) n. 1049/2001 (O-0123/2009 - B7
0231/2009, O-0122/2009 - B7-0230/2009) e la relativa discussione in plenaria,
– visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,
A. considerando che l'Unione "pone la persona al centro della sua azione istituendo la
cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia" (preambolo
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) e che "ogni cittadino dell'Unione
nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato
membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi
dell'Unione, a prescindere dal loro supporto" (articolo 42 della stessa),
B. considerando che il trattato di Lisbona ha modificato non soltanto la base giuridica del
regolamento che disciplina l'accesso ai documenti, ma anche il contesto giuridico in cui il
regolamento dovrà operare, in particolare per quanto riguarda la relazione tra le istituzioni
dell'Unione e il cittadino1,
C. considerando che detta relazione d'ora in avanti dovrebbe essere concepita sulla base dei
principi democratici enumerati nel nuovo titolo II del TUE in cui si afferma che "l'Unione
rispetta [...] il principio dell'uguaglianza dei cittadini, che beneficiano di uguale attenzione
da parte delle sue istituzioni" (articolo 9) e che "ogni cittadino ha il diritto di partecipare
alla vita democratica dell'Unione. Le decisioni sono prese nella maniera il più possibile
aperta e vicina ai cittadini" (articolo 10, paragrafo 3),
D. considerando che la piena integrazione della Comunità europea nell'UE, così come
l'abolizione del regime intergovernativo ancora vigente per la cooperazione giudiziaria e
di polizia in materia penale, è una conseguenza della volontà degli Stati membri di
"rafforzare ulteriormente il funzionamento democratico ed efficiente delle istituzioni",
E. considerando che, nel rispetto del nuovo quadro giuridico, tutte le istituzioni, gli organi e
gli organismi dell'Unione, e non soltanto il Parlamento, il Consiglio o la Commissione
(che erano già soggetti a tale obbligo in virtù dell'articolo 255 del vecchio trattato CE),
1 Parere del Servizio giuridico del PE del 10 ottobre 2009, paragrafo 3.
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dovrebbero ora svolgere le loro attività nel modo più trasparente possibile (articolo 15,
paragrafo 1 del TFUE),
F. considerando che, conformemente al nuovo TUE e alla giurisprudenza della Corte di
giustizia1, la trasparenza e la partecipazione della società civile costituiscono condizioni
essenziali per la promozione della buona governance delle istituzioni dell'UE e, nel
contempo, per "l'efficacia del loro processo di formazione delle decisioni",
G. considerando che in base ai principi fondamentali della democrazia i cittadini hanno il
diritto di conoscere e seguire il processo decisionale e che le istituzioni dell'UE e i
rappresentanti degli Stati membri in veste di membri del Consiglio dovrebbero garantire
una maggiore trasparenza prima, durante e dopo il processo legislativo e non legislativo,
onde permettere ai cittadini dell'UE e ai parlamenti nazionali di avere una visione ad
ampio raggio delle azioni portate avanti, dei relativi autori e delle ragioni che ne stanno
alla base, e di controllare le attività dei loro rappresentanti,
H. considerando che le istituzioni dell'UE "danno ai cittadini e alle associazioni
rappresentative [...] la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro
opinioni in tutti i settori dell'azione dell'UE" e che "mantengono un dialogo aperto,
trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile" (articolo 11,
paragrafi 1 e 2, del TUE),
I. considerando che i principi di apertura e trasparenza dovrebbero regolare non soltanto il
processo decisionale ma anche il modo in cui i testi sono redatti e corredati da tutte le
informazioni necessarie per rispondere ai criteri di proporzionalità e sussidiarietà,
nell'interesse dei cittadini dell'UE e dei parlamenti nazionali, e che ciò dovrebbe valere
anche per gli organi giurisdizionali; che la trasparenza e l'accesso ai documenti dovrebbe
inoltre essere garantiti per quanto riguarda le modalità di attuazione delle politiche dell'UE
a tutti livelli nonché le modalità di utilizzo dei finanziamenti dell'UE,
J. considerando che occorre adottare i tanto attesi provvedimenti giuridici, finanziari ed
operativi per rendere accessibili, in modo chiaro e tempestivo, tutti i pertinenti documenti
riguardanti una procedura legislativa specifica, indipendentemente dal fatto che
provengano da servizi interni o da gruppi di interesse esterni, e che tali informazioni
dovrebbero essere rese disponibili su un sito Internet interistituzionale che colleghi le
banche dati interne delle istituzioni (come il sito EUR-LEX dell'Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali recentemente migliorato); che le norme interne dovrebbero essere
modificate di conseguenza e accordi interistituzionali vincolanti dovrebbero essere
negoziati rapidamente sulla base dell'articolo 295 del TFUE,
K. considerando che i nuovi poteri dell'Unione europea e, in particolare, del Parlamento
europeo in settori quali gli accordi internazionali sulla cooperazione giudiziaria e di
polizia in materia penale richiedono un riassetto del quadro giuridico in relazione agli
articoli 4 e 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001, compreso il pieno diritto di controllo del
1 Come affermato dalla Corte di giustizia nella sentenza Turco (cause riunite C-39/05 P e C-52/05 P), i vantaggi
che derivano da una maggiore "trasparenza [sono] consistenti in una migliore partecipazione dei cittadini al
processo decisionale e in una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell'amministrazione nei confronti
dei cittadini in un sistema democratico."
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Parlamento europeo in qualità di rappresentante dei cittadini europei,
1. ritiene che, in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il regolamento
1049/2001 dovrebbe essere aggiornato con urgenza affinché diventi la versione europea
del Freedom of Information Act (legge statunitensi sulla libertà d'informazione):
a) ampliandone il campo di applicazione per includervi tutte le istituzioni, gli organi e
organismi dell'UE che attualmente non vi rientrano, come il Consiglio europeo, la Banca
centrale europea, la Corte di giustizia delle Comunità europee, Europol e Eurojust;
b) modificando le disposizioni concernenti le procedure legislative e non legislative sulla
base delle nuove definizioni contenute nei trattati;
c) aggiornando, sulla base della recente giurisprudenza della Corte di giustizia, le norme che
riguardano in particolare il trattamento dei documenti, delle informazioni e dei dati interni
per garantire un più ampio accesso ai pareri del Servizio giuridico formulati nell'ambito
del processo decisionale, ai documenti e alle informazioni relativi alle attività dei
rappresentanti degli Stati membri in veste di membri del Consiglio, inclusi gli atti, le
proposte e gli emendamenti presentati, i resoconti delle riunioni, le loro posizioni e i voti
espressi in seno al Consiglio, compresi i suoi gruppi di lavoro e i suoi gruppi di esperti, la
tutela dei dati personali e degli interessi commerciali, il contenuto dei registri delle
istituzioni, ecc.;
d) concedendo un accesso adeguato alle informazioni disponibili presso le istituzioni dell'UE
che consentiranno una valutazione oggettiva dell'applicazione delle norme, degli atti, delle
misure e dei programmi dell'UE negli Stati membri; garantendo una maggiore trasparenza
finanziaria in relazione alle informazioni dettagliate inerenti al bilancio dell'UE, alla sua
esecuzione e ai beneficiari dei finanziamenti e delle sovvenzioni dell'UE;
e) fissando, nel pieno rispetto dei principi democratici e dello Stato di diritto, i principi
generali e le restrizioni per motivi di interesse pubblico o privato che limitano l'accesso ai
documenti classificati, a titolo eccezionale, come "di massima segretezza", "segreti" o
"riservati", al fine di proteggere gli interessi dell'UE (in particolare in materia di pubblica
sicurezza, difesa e questioni militari);
f) definendo i principi che potrebbero essere sviluppati attraverso accordi interistituzionali ai
sensi dell'articolo 295 del TFUE ai fini dell'applicazione in modo coordinato del nuovo
regolamento su Legiferare meglio;
g) garantendo che le norme dell'UE in materia di trasparenza si applichino senza riserve ai
documenti relativi ai negoziati internazionali;
h) garantendo che il PE dia il buon esempio nell'UE mantenendo la massima apertura,
trasparenza e accesso ai documenti, alle informazioni e ai dati in tutti i settori;
2. deplora che, nonostante le chiare richieste avanzate l'11 marzo 2009:
-
la Commissione non abbia preparato una versione modificata della proposta legislativa
COM(2008)0090 e che, il 2 dicembre 2009, dopo l'entrata in vigore del trattato di
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Lisbona, abbia approvato la comunicazione COM(2009)0665 che si limitava ad
aggiornare la base giuridica della proposta iniziale, evitando qualsiasi modifica del suo
contenuto;
-
il Consiglio non abbia tenuto alcun tipo di dibattito politico e non abbia adottato
provvedimenti concreti per conformarsi alle proposte del Parlamento (alcune delle
quali ora si basano anche sulle disposizioni del nuovo trattato) e si sia limitato a un
adeguamento minimo delle sue norme interne;
3. invita l'attuale e la futura presidenza del Consiglio ad avviare immediatamente un dialogo
interistituzionale a livello politico, al fine di elaborare quanto prima il nuovo regolamento
che disciplini l'accesso ai documenti;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al
Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali degli Stati membri.
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